28-65-215. Obbligazione del tutore.
(a) Se la tutela riguarda solo la persona, l’ammontare dell’obbligazione non deve superare i mille dollari ($1,000), o il tribunale può rinunciare all’obbligazione.
(b) Ad ogni rendiconto, il tribunale deve indagare sull’adeguatezza dell’obbligazione e delle garanzie, e, se una o entrambe sono trovate insufficienti, al tutore deve essere ordinato di presentare una nuova o ulteriore obbligazione.
(c) Se, secondo i termini di un testamento, il testatore esprime il desiderio che non sia richiesta alcuna garanzia alla persona che chiede di essere nominata tutore, questa persona può essere esonerata dal fornire una garanzia rispetto ai beni dati per testamento all’incapace.
(d) La sezione 28-48-201 e seguenti relativa alle obbligazioni dei rappresentanti personali è applicabile alle obbligazioni dei tutori, ad eccezione del fatto che nel fissare l’importo dell’obbligazione del tutore, il valore della proprietà immobiliare, distinto dal reddito che ne deriva, a meno che non sia venduto, non deve essere preso in considerazione e non costituisce un bene che ci si può ragionevolmente aspettare che passi nelle mani del tutore.
(e) Inoltre, quando il patrimonio del tutore è tutto in contanti, il tribunale può rinunciare al vincolo se il tutore deposita l’intero patrimonio su interessi in una banca in Arkansas assicurata dalla Federal Deposit Insurance Corporation o in una savings and loan association in Arkansas assicurata dalla Federal Savings and Loan Insurance Corporation o in una credit union in Arkansas assicurata dalla National Credit Union Administration e il valore del patrimonio non è superiore all’importo della massima assicurazione prevista dalla legge per un singolo depositante, e la banca o l’associazione di risparmio e prestito deve depositare presso il cancelliere del tribunale distrettuale un accordo per non permettere alcun prelievo dal deposito se non su autorizzazione di un ordine del tribunale distrettuale.