§ 6-205. Furto con scasso in quarto grado.
(a) Proibito – Scassinare ed entrare nell’abitazione.- Una persona non può scassinare ed entrare nell’abitazione di un altro.
(b) Uguale – Scassinare ed entrare nel magazzino.- Una persona non può scassinare ed entrare nel magazzino di un altro.
(c) Uguale – Essere in o su abitazione, magazzino, o dintorni.- Una persona, con l’intento di commettere un furto, non può essere in o su:
(1) l’abitazione o il magazzino di un altro; o
(2) un cortile, giardino o altra area appartenente all’abitazione o al magazzino di un altro.
(d) Same – Possesso di strumento di scasso.- Una persona non può possedere uno strumento di scasso con l’intento di utilizzare o consentire l’uso dello strumento di scasso nella commissione di una violazione di questo sottotitolo.
(e) Penalty.- Una persona che viola questa sezione è colpevole del reato di furto con scasso in quarto grado e su condanna è soggetto a reclusione non superiore a 3 anni.
(f) Condanna per furto.- Una persona che è condannata per aver violato il § 7-104 di questo articolo non può essere condannata anche per aver violato la sottosezione (c) di questa sezione sulla base dell’atto che stabilisce la violazione del § 7-104 di questo articolo.