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Emendamento sulla Vita Umana

Posted on Agosto 14, 2021 by admin

Dal 1973 sono stati proposti al Congresso diversi emendamenti sulla Vita Umana, con 20 giorni totali di audizioni davanti alla Commissione Giudiziaria del Senato nel 1974, 1975 e 1981, diverse altre audizioni davanti ad altre commissioni e diversi dibattiti in aula. Tra il 1973 e il 2003, il Comitato Nazionale per un Emendamento sulla Vita Umana riporta un totale di 330 proposte con testi diversi, la maggior parte delle quali è morta in commissione. L’unica versione dell’Emendamento sulla Vita Umana a raggiungere un voto formale è stato l’Emendamento Hatch-Eagleton, che ha ricevuto 49 voti di sostegno al Senato il 28 giugno 1983, rimanendo 18 voti sotto i 67 richiesti per il passaggio.

  • L’Emendamento HoganModifica
  • L’emendamento WhitehurstModifica
  • L’emendamento BurkeModifica
  • Emendamento ScottModifica
  • L’emendamento ParamountModifica
  • Emendamento HatchModifica
  • L’emendamento Hatch-EagletonModifica

L’Emendamento HoganModifica

Introdotto da Rep. Lawrence Hogan (R-MD) il 30 gennaio 1973, sotto H.J.Res. 261.

Sezione 1. Né gli Stati Uniti né alcuno Stato può privare alcun essere umano, dal momento del concepimento, della vita senza un giusto processo di legge; né può negare ad alcun essere umano, dal momento del concepimento, all’interno della sua giurisdizione, l’uguale protezione delle leggi.

Sezione 2. Né gli Stati Uniti né alcuno Stato potranno privare alcun essere umano della vita a causa di malattia, età o incapacità.

Sezione 3. Il Congresso e i vari Stati avranno il potere di far rispettare questo articolo con una legislazione appropriata.

L’emendamento WhitehurstModifica

Prodotto da Rep. G. William Whitehurst (R-VA) il 13 marzo 1973, sotto H.J.Res. 427.nb

Sezione 1. Nulla in questa Costituzione impedirà a qualsiasi Stato o territorio o al Distretto di Columbia, per quanto riguarda qualsiasi area su cui ha giurisdizione, di permettere, regolare o proibire la pratica dell’aborto.

L’emendamento BurkeModifica

Introdotto da James Burke (D-MA) il 12 settembre 1973, sotto H.J.Res. 769.

Sezione 1. Per quanto riguarda il diritto alla vita, la parola “persona”, come usata in questo articolo e negli articoli quinto e quattordicesimo di emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, si applica a tutti gli esseri umani, compresa la loro prole non ancora nata in ogni fase del loro sviluppo biologico, indipendentemente dall’età, dalla salute, dalla funzione o dalla condizione di dipendenza.

Sezione 2. Nessun aborto sarà praticato da nessuna persona se non in base e in conformità alla legge che permette l’aborto solo in caso di emergenza, quando esiste una ragionevole certezza medica che la continuazione della gravidanza causerà la morte della madre e che richiede a quella persona di fare ogni ragionevole sforzo, in linea con la buona pratica medica, per preservare la vita della sua prole non nata.

Sezione 3. Il Congresso e i diversi Stati avranno il potere di far rispettare questo articolo con una legislazione appropriata all’interno delle loro rispettive giurisdizioni.

Emendamento ScottModifica

Introdotto dal Sen. William Scott (R-VA) il 6 giugno 1975, sotto S.J.Res. 91.

Il potere di regolare le circostanze in cui la gravidanza può essere interrotta è riservato agli stati.

L’emendamento ParamountModifica

Introdotto da Rep. Romano Mazzoli (D-KY) il 5 aprile 1979, sotto H.J.Res. 294.

Il diritto supremo alla vita è conferito ad ogni essere umano dal momento della fecondazione senza riguardo all’età, alla salute o alla condizione di dipendenza.

Emendamento HatchModifica

Introdotto dal Sen. Orrin Hatch (R-UT) il 21 settembre 1981, sotto S.J.Res. 110.

Un diritto all’aborto non è garantito da questa Costituzione. Il Congresso e i diversi Stati hanno il potere concorrente di limitare e proibire gli aborti: A condizione che la legge di uno Stato sia più restrittiva di una legge del Congresso.

L’emendamento Hatch-EagletonModifica

Prodotto dal Sen. Orrin Hatch e dal Sen. Thomas Eagleton (D-MO) il 26 gennaio 1983, sotto S.J.Res. 3 e sottoposto alla Commissione per la giustizia. La questione è stata deferita alla Sottocommissione per la Costituzione il 22 febbraio e la sottocommissione ha tenuto un’audizione il 28 febbraio e il 7 marzo. Il 23 marzo la sottocommissione “ha approvato l’esame completo della commissione con un emendamento favorevole”. La stessa commissione ordinò che la risoluzione fosse riportata con un emendamento senza raccomandazione il 19 aprile, e la risoluzione fu riportata al Senato e inserita nel calendario legislativo il 7 luglio. La risoluzione venne infine presentata al Senato al completo il 27 e 28 luglio fallendo il passaggio con un voto di 49-50.

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