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L’aborto nelle Filippine

Posted on Luglio 15, 2021 by admin

L’articolo II della Costituzione filippina del 1987 dice, in parte, “Sezione 12. Lo Stato riconosce la santità della vita familiare e protegge e rafforza la famiglia come istituzione sociale autonoma di base. Proteggerà ugualmente la vita della madre e la vita del nascituro dal concepimento.”

L’atto è criminalizzato dalla legge filippina. Gli articoli 256, 258 e 259 del Codice Penale Rivisto delle Filippine prevedono la reclusione per le donne che si sottopongono all’aborto, così come per qualsiasi persona che assiste nella procedura. L’articolo 258 impone inoltre una pena detentiva più alta alla donna o ai suoi genitori se l’aborto è intrapreso “per nascondere il disonore”.

Non c’è nessuna legge nelle Filippine che autorizzi espressamente l’aborto per salvare la vita della donna; e le disposizioni generali che penalizzano l’aborto non specificano se la vita della donna è in pericolo. Si può sostenere che un aborto per salvare la vita della madre potrebbe essere classificato come una circostanza giustificativa (costrizione in contrapposizione all’autodifesa) che impedirebbe un’azione penale secondo il Codice Penale Rivisto. Tuttavia, questo deve ancora essere giudicato dalla Corte Suprema delle Filippine.

Le proposte di liberalizzare le leggi filippine sull’aborto sono state osteggiate dalla Chiesa cattolica, e la sua opposizione ha una notevole influenza nel paese, prevalentemente cattolico. Tuttavia, la costituzionalità delle restrizioni all’aborto non è ancora stata contestata dinanzi alla Corte Suprema delle Filippine.

La disposizione costituzionale che “proteggerà ugualmente la vita della madre e la vita del nascituro dal concepimento” è stata elaborata dalla Commissione costituzionale che ha redatto la carta con l’intenzione di fornire una protezione costituzionale del divieto di aborto, anche se la promulgazione di una disposizione più definitiva che sancisca il divieto non ha avuto successo. La disposizione è enumerata tra diverse politiche statali, che sono generalmente considerate dalla legge come inapplicabili in assenza di una legislazione di attuazione. La Costituzione del 1987 contiene anche diverse altre disposizioni che enumerano varie politiche statali. Se queste disposizioni possano, di per sé, essere la fonte di diritti applicabili senza una legislazione di attuazione è stato oggetto di un notevole dibattito nella sfera giuridica e all’interno della Corte Suprema.

Un’analisi della Divisione Popolazione del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite ha concluso che, sebbene il Codice Penale Rivisto non elenchi eccezioni specifiche al divieto generale di aborto, secondo i principi generali di diritto penale di necessità di cui all’articolo 11(4) del Codice, un aborto può essere legalmente eseguito per salvare la vita della donna incinta.

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