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INTHE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA
(GAUTENGDIVISION, PRETORIA)
NUMERO DEL CASO: A809/2012
CASO NUMERO: 10843/1996
DATA:17/6/2014
CHRISTIAAN TROSKIENEETHLING |
ricorrente (convenuto a quo) |
E |
|
Sicurezza MBD |
Rispondente (Applicanta quo) |
CORAM:
MASIPA T.M, J
BAM A.J, J
STRAUSSS, AJ
CRONACA: 11 GIUGNO 2014
CONSEGNATO: 13 GIUGNO 2014
GIUDIZIO
STRAUSS AJ
1.Questo è un appello contro una sentenza della North Gauteng High Court, Pretoria del 4 maggio 2012, in cui il giudice imparziale ha accolto una domanda del convenuto per la sostituzione della Absa Bank con il convenuto come creditore giudiziario, e successivamente ha confermato la sentenza a favore del convenuto, per una sentenza in contumacia concessa il 27 settembre 1996 dal cancelliere, l’autorizzazione all’appello è stata rifiutata dal tribunale del processo ma successivamente concessa dal CSA.
2. La sentenza in contumacia è stata concessa dal cancelliere di questa Corte il 27 settembre 1996 a favore della Absa Bank, contro il ricorrente.
3.Absa Bank, tra l’altro, vendette il conto del ricorrente alla Asset Solution Company Trading (Pty) Ltd (“ACS”) in termini di un accordo di vendita e successivamente ACS cedette i suoi diritti e, tra l’altro, il conto del ricorrente al convenuto in termini di un atto scritto di cessione.
4.Il convenuto ha quindi chiesto un’ordinanza che sostituisca la Absa Bank con il convenuto come creditore della sentenza in relazione alla sentenza contumaciale e un’ordinanza come previsto dall’articolo 66(1) per la reviviscenza della sentenza in quanto il convenuto non ha potuto trovare alcun mandato di esecuzione.
5.Il ricorrente si è opposto alla richiesta presentando un affidavit di opposizione e una contro-richiesta di annullamento della sentenza contumaciale.
6.Il convenuto ha depositato un affidavit di risposta e ha anche affrontato de novo le questioni sollevate da quest’ultima controdomanda.
7.All’udienza della questione il ricorrente ha prodotto l’atto di esecuzione insieme a un avviso di pignoramento conservato nell’ottobre 1996, negando così la necessità del convenuto di chiedere la reviviscenza della sentenza e il rimedio richiesto in questo senso è stato abbandonato.
8.L’udienza è poi proseguita solo sulla questione se la domanda di sostituzione del creditore giudiziario debba essere accolta, e nel fare ciò la Corte aquo ha considerato la controdomanda dell’appellante e quindi anche i fatti che hanno portato alla sentenza in contumacia.
9.La Corte aquo nel considerare i fatti della domanda e della controdomanda, ha constatato che la citazione in giudizio è stata properservita all’appellante. La causa della citazione, sotto il numero 10843/96, era basata su un atto di fideiussione firmato dal ricorrente. Il ricorrente è citato nell’atto di citazione come CT Neethling, un uomo importante con domicilio eletto et executandi a ParkelWoonstel, 2007 Boeing Street, Elardus Park, Pretoria.
10.L’appellante in tutto e nella sua domanda di rescissione ha sostenuto che c’era una controversia di fatto, in quanto ha negato che la convocazione era stata notificata a lui dallo sceriffo, e che non poteva essere fornita alcuna prova attraverso una dichiarazione dello sceriffo.L’appellante ha quindi sostenuto che la sentenza di inadempienza concessa nel 1996, è nulla ab origine e che non era necessario presentare una domanda di rescissione, se questa dovesse essere trovata.
11.La Corte ha constatato nella sua sentenza che l’affermazione di non aver ricevuto l’atto di citazione da parte del ricorrente non dava necessariamente luogo a una vera e propria controversia di fatto sull’effettiva notificazione, in quanto la parte convenuta si era rivolta alla Corte all’inizio affermando che non era possibile risalire alla notifica dell’atto di citazione originale nei confronti del ricorrente, essendo uno dei convenuti nell’azione iniziale.
12.La Corte aquo sulla questione della mancata notifica ha valutato le probabilità che la notifica abbia avuto luogo, e ha fatto riferimento alle note del cancelliere quando ha concesso e considerato la sentenza in difetto, indicando un importo di R197.40 per le spese dello sceriffo che era stato calcolato per mezzo di un’iscrizione scritta sulla restituzione della notifica al primo convenuto, e che questa nota scritta a mano si riferiva effettivamente alla notifica al primo convenuto, come l’importo di R55.12 presumibilmente si riferiva ad una notifica all’appellante.
13.La notifica a cui la Corte si riferiva era relativa al primo imputato, era datata 31 maggio 1996, e riportava un altro indirizzo: PretoriaEast. La Corte ha continuato a menzionare la notificazione a ciascuno degli altri rispettivi convenuti che ha avuto luogo presso i loro domicilium citandi et executandiaddresses, che indirizzi weredifferente da quello del ricorrente come precedentemente menzionato, ma è stato effettuato dallo stessoheriffs’ office.
14.L’avviso di notifica relativo alla notificazione all’appellante non poteva essere trovato nel fascicolo della Corte o presso gli uffici dell’allora ricorrente o presso gli uffici dello Sceriffo, tali registri essendo stati distrutti a causa del passare del tempo.
15.La Corte ha anche constatato che quando il cancelliere ha emesso la sentenza contumaciale lo ha fatto in primo luogo contro tutti i suddetti tre convenuti inadempienti e, in secondo luogo, totalizzando anche le spese dello Sceriffo per la notifica della citazione ai suddetti tre convenuti.
16.La Corte ha anche constatato che la lista di domande del cancelliere che indicava le carenze nella domanda di sentenza contumaciale, richiedeva semplicemente copie di un progetto di ordinanza dell’ordine richiesto, e il blocco pertinente che interrogava la “notifica” non era stato spuntato dal cancelliere.
17.La Corte ha ritenuto che, con ogni probabilità e sulla base delle suddette note del cancelliere, l’atto di citazione era stato notificato e un ritorno era stato presentato al cancelliere che aveva poi correttamente concesso la sentenza contumaciale.
18.La Corte non ha considerato se la notifica è stata effettuata al ricorrente per quanto riguarda le lettere scritte dal ricorrente ai legali del convenuto all’epoca, dopo la sentenza contumaciale, in quanto queste lettere non sono mai state riferite dalla corte a quo. Il contenuto delle lettere scritte dall’appellante non contenevano alcuna ammissione che l’atto di citazione gli fosse stato notificato, ma si riferivano alla precedente corrispondenza tra l’appellante e gli avvocati.
19.È stato tuttavia sostenuto dall’avvocato del convenuto che questa corte dovrebbe considerare queste lettere come un’indicazione che la notifica dell’atto di citazione è stata effettuata al ricorrente, a causa dell’offerta dell’appellante di pagare le spese legali del poi convenuto. Non c’era sostanza in questa argomentazione.
20.Nel considerare la citazione degli indirizzi dei convenuti nella citazione iniziale, la Corte non ha tenuto conto del fatto che lo sceriffo che avrebbe assistito alla notifica della citazione agli altri convenuti di fronte all’appellante sarebbe stato uno sceriffo diverso, essendo lo sceriffo di Centurion, poiché tutti gli altri indirizzi, ad eccezione dell’appellante, erano a Pretoria. L’indirizzo dell’appellante, come già detto, era a Elardus Park, che non rientra nella giurisdizione dello sceriffo di Pretoria Est.
21.La Corte aquo quindi non ha considerato se fosse stato usato un altro sceriffo per effettuare la notifica all’appellante e questo non è stato posto davanti alla Corte aquo.
22.Inoltre, la Corte aquo ha sbagliato, a mio avviso, a trovare che a causa dell’esistenza delle altre notifiche, la probabilità esisteva che la notifica fosse stata effettuata all’appellante. Non c’era alcuna base per questa constatazione.
23.Per quanto riguarda la legge sulla notifica della citazione, la regola 4(1)(a)(ii) nelle Regole uniformi della Corte prevede quanto segue: la notifica di qualsiasi processo della Corte diretta allo Sceriffo e, fatte salve le disposizioni del paragrafo (a), qualsiasi documento che avvia una procedura di applicazione deve essere effettuata dallo Sceriffo in uno o l’altro dei modi seguenti:
Lasciandone una copia nel luogo di residenza o di lavoro di detta persona…
La regola 4(d) stabilisce che:
Sarà dovere dello sceriffo o di altra persona che notifica il processo o i documenti spiegare la natura e il contenuto alle persone a cui viene effettuata la notifica e dichiarare nel suo ritorno o affidavit o sulla ricevuta firmata che lo ha fatto.
La regola 4(6) stabilisce che:
La notificazione deve essere comprovata in uno dei seguenti modi:
(a)Se la notificazione è stata effettuata dallo Sceriffo mediante la dichiarazione di avvenuta notificazione di tale Sceriffo.
La regola 4(10) stabilisce che:
Ogni volta che la Corte non è soddisfatta dell’efficacia della notificazione, può ordinare di prendere ulteriori misure che ritiene opportune.
24.Come stabilito in Robertsonv Swan & Kelly 1905 15 CTR 16 il giudizio sarà dato solo contro chi è stato notificato. L’unica prova di notifica, quindi, in termini di regole, è il ritorno dello sceriffo. Una notifica positiva è quindi una prova prima facie della notifica al convenuto.
25. Ai sensi della Regola 4(6) la Corte ha anche il dovere di ispezionare la notifica. Se la Corte trova che la notificazione non è conforme ai requisiti, la Corte non dovrebbe concedere alcun sollievo richiesto in contumacia, prima che sia stata ottenuta una restituzione corretta. Questo è stabilito in Ritchiev Andrews 1882 (2) EDC 25C.
26.Rimane una pietra miliare del nostro sistema legale che una persona ha diritto ad essere avvisata di qualsiasi procedimento intentato contro di lui, e nel caso in cui il convenuto non sia stato avvisato il successivo procedimento è nullo e qualsiasi ordine della Corte concesso in termini di esso è senza alcuna forza o effetto e può essere ignorato senza la necessità di una domanda formale per metterlo da parte.
27.E’ quindi legge consolidata che se una convocazione non è stata notificata a un convenuto, in questo caso il ricorrente, la successiva sentenza presa in contumacia non è valida e inapplicabile.Le prove invocate dal convenuto e dalla Corte sono insufficienti e ammontano a nient’altro che speculazioni.
28.Questa Corte ritiene che i fatti considerati dalla Corte non erano altro che possibilità che non potevano equivalere a una prova primafacie della notifica.
29.La Corte non era autorizzata nelle circostanze a fare deduzioni sulle probabilità di notifica al ricorrente.
30.A mio avviso la Corte si è sbagliata nel trovare le probabilità che la citazione fosse notificata al ricorrente.
31.La comunicazione post-contenzioso da parte del ricorrente non può essere considerata come prova della notifica della citazione, in quanto sarebbe una speculazione e una congettura, soprattutto per il fatto che la comunicazione si riferisce a una precedente corrispondenza tra il ricorrente e gli avvocati convenuti, e le lettere scritte al ricorrente a cui ha risposto non sono state trovate e non fanno parte del verbale.
32. Una volta che questa Corte ha trovato a favore del ricorrente, su questa questione, la questione relativa alla sessione della richiesta, debito o altro al convenuto, diventa accademica e non necessaria per questa Corte. A causa del fatto che il convenuto non ha potuto superare il primo ostacolo per dimostrare che la citazione era stata effettivamente notificata al ricorrente. Pertanto, a mio parere, la sentenza in difetto concessa non era una sentenza valida in diritto.
Propongo quindi di emettere la seguente ordinanza:
1. Il ricorso e’ accolto con le spese.
2. L’ordinanza della Corte a quo e’ annullata e sostituita dalla seguente ordinanza:
3. La domanda della ricorrente di confermare la sentenza contumaciale del 27 settembre 1996 e’ respinta con le spese.
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MASIPA,T M
GIUDICE DELL’ALTA CORTE,
IAccordo:
PRETORIA
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BAM,A J
GIUDICE DELL’ALTA CORTE,
IAaccordo: PRETORIA